Il 25 aprile 2011 il “Magyar Közlöny” (la gazzetta ufficiale ungherese) pubblicava il testo della nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria” (Magyarország Alaptörvénye), firmata in quello stesso giorno dal Presidente della Repubblica Schmitt Pál ed approvata dal Parlamento di Budapest il 19 aprile dello stesso anno.
Il dettato della nuova carta costituzionale ungherese, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ospita nel proprio alveo quei classici valori presenti in gran parte delle Costituzione contemporanee quali: dignità della persona umana, istituto del matrimonio, famiglia, diritto alla salute.
Tra i diritti e le libertà fondamentali occupa un posto eminente la libertà di coscienza e di religione.
Ma nonostante tali “attenzioni” contenute nella nuova impalcatura costitutiva magiara che è stata oggetto di critiche e controversie sia nell'Unione Europea che da parte degli Stati Uniti d'America.
A tal proposito si è tenuto a Reggio Calabria un seminario organizzato dalle cattedre di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico e Filosofia del dirittodell'Università “Mediterranea”
L'importante manifestazione avente come titolo “La nuova costituzione ungherese” è stata realizzata in collaborazione con l’Ambasciata di Ungheria in Roma, il Centro Studi italo-ungherese „Árpád” e il Circolo Culturale „L’Agorà” di Reggio Calabria, presieduti da Gianni Aiello.
Il simposio accademico è stato diretto dal prof. Frivaldszky János, titolare della Cattedra di Filosofia del Diritto dell'Università Cattolica “Pazmany Péter” di Budapest .
Nel corso delle due giornate si è avuto modo di avere consapevolezza del percorso storico e politico del tema in argomento ed inoltre alle motivazioni che riguardano il preambolo della LEGGE FONDAMENTALE DELL'UNGHERIA dove: “Noi, membri della nazione ungherese, all’inizio del nuovo millennio, con un senso di responsabilità per ogni Ungherese, dichiariamo: Siamo fieri che il nostro re santo Stefano abbia istituito lo Stato Ungherese sopra una solida fondazione e che abbia fatto entrare il nostro paese nell’Europa cristiana mille anni fa. Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nel conservare l’integrità della nazione. Stimiamo le varie tradizioni religiose del nostro paese. Onoriamo le realizzazioni della nostra costituzione storica e onoriamo la Santa Corona che rappresenta la continuità costituzionale dell’indipendenza ungherese e l’unità della nazione”.
Quindi il preambolo afferma il ruolo essenziale della cristianità, presupposto della Nazione, e nel contempo con la promulgazione del nuovo dettato costituzionale l'Ungheria ha effettuato un cambiamento di rotta rispetto a quanto venne legiferato durante l'amministrazione sovietica, annullando nel contempo quanto entrò in vigore nel periodo storico compreso tra il 1944 ed il 1989.
La “Legge fondamentale dell’Ungheria”, approvata dal Parlamento di Budapest il 19 aprile 2011 sostituisce l'ultima costituzione del periodo sovietico e nello specifico quella entrata in vigore il 18 agosto del 1949 durante il governo di Rákosi Mátyás .
RITORNANDO a quanto evidenziato nella premessa di questo resoconto e nello specifico alle “attenzioni” rivolte sia da parte della UE che degli USA nei confronti della nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria”.
DOMANDA: Ma quali potrebbero essere le motivazioni che incutono i dubbi, le perplessità, e le paure?
Forse perché nella nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria” vengono evidenziati alcuni temi forse dimenticati?
AD ESEMPIO quelli relativi all'identità nazionale”Noi promettiamo di preservare l’unità intellettuale e morale della nostra nazione lacerata dai tormenti dei secoli precedenti. Le minoranze etniche che vivono con noi fanno parte della comunità politica ungherese e sono elementi costitutivi della nazione. Noi ci impegniamo a preservare e a mantenere la cultura ungherese, la nostra unica lingua, la lingua e la cultura delle minoranze etniche che vivono in Ungheria e i valori del bacino dei Carpazi creati dall’uomo o che gli sono stati conferiti dalla natura. Noi ci assumiamo la responsabilità per i nostri discendenti, e per questo noi difenderemo le condizioni di vita delle generazioni future, per i nostri successori, con un utilizzo ottimale delle nostre risorse materiali, intellettuali e naturali. Noi crediamo che la nostra cultura nazionale costituisca un ricco contributo alla diversità dell’unità europea.”, le radici cristiane”Siamo fieri che il nostro re santo Stefano abbia istituito lo Stato Ungherese sopra una solida fondazione e che abbia fatto entrare il nostro paese nell’Europa cristiana mille anni fa. Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nel conservare l’integrità della nazione”.
OPPURE quelli che riguardano la religione?
Anche se a tal proposito non sembrerebbe che quanto riportato nella nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria” vada a discriminare ne le altre religioni ne tanto meno le categorie dei non credenti, visto che il preambolo recita: “Stimiamo le varie tradizioni religiose del nostro paese.”
E quanto sopra espresso viene avvalorato nel capitolo denominato “DIRITTI DI LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ“dove all'articolo VII primo comma “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto implica la libertà di scegliere o di cambiare religione o convinzione, ed anche la libertà di manifestare o meno la propria religione o convinzione sia individualmente che in modo comunitario, sia in luoghi pubblici che nella vita privata, tramite l’insegnamento, la pratica del culto e lo svolgimento di riti. ”.
RITORNANDO alla due giornate (27-28 novembre) dedicate a “La nuova costituzione ungherese” c'è da dire che tale manifestazione ha ricevuto l'Alto Patronato dell'Ambasciata di Ungheria, ed ha visto la presenza dell'Ambasciatore magiaro, S.E. dott. Balla János.
L'alto rappresentante istituzionale ha espresso un suo parere a quanto sopra evidenziato, precisando nello specifico che “come è noto le conseguenze dell'applicazione della Legge Fondamentale hanno oltrepassato i confini d'Ungheria. In Italia nel corso di innumerevoli incontri, convegni dibattiti hanno analizzato la Legge Fondamentale. Gli esiti sono stati contrastanti: i relatori e i ricercatori erano divisi su singoli aspetti della Legge Fondamentale. In principio avere differenti pareri è – di per sé – un'attitudine giusta. Infatti, lo considero come un manifesto di pluralismo, uno dei principi rilevanti di una società civile fondata sui valori della democrazia. Ciò che non può essere discusso o più precisamente messo in dubbio è la sovranità di uno stato membro dell'Unione Europea. La possibilità cioè di esercitare liberamente determinate competenze proprie. Il Trattato prevede che l'Unione rispetti i principi fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri in quanto principi generali del diritto comunitario. Nei mesi scorsi sono state pubblicate varie considerazioni sulla Legge Fondamentale, una buona parte di queste dimostra che questi articoli sono stati scritti senza che gli autori fossero a conoscenza del testo degli articoli della Legge in vigore, l'altra parte invece dimostra in modo palese che vi è alla base una diffusa ignoranza della storia ungherese senza la quale è impossibile capire perché – per esempio – ci si riferisca a Dio all'inizio del Preambolo. Sarei davvero molto soddisfatto se come risultato del convegno odierno tutti i partecipanti potessero avere un'idea più chiara della legge e potessero nella loro memoria che la precedente Costituzione Ungherese approvata nel 1949 e in vigore fino alla fine del 2011, era una Costituzione provvisoria dettata dal sistema sovietico”.
L'Ambasciatore ungherese S.E. dott. Balla János ha voluto evidenziare nella parte conclusiva del suo intervento la speranza che “il dibattito aiuterà a fare ordine in merito a tutti gli argomenti che sono stati affrontati in tema di Legge Fondamentale”.
Nel corso della prima giornata è stato effettuato un breve excursus sulla formazione della Legge Fondamentale e nello specifico:
Alla fine della prima giornata l'Ambasciatore ungherese S.E. dott. Balla János ha espresso parole di gratitudine dirette sia “all'Università di Reggio Calabria che ospita l'incontro odierno e gli studenti che vorranno dedicare la loro preziosa attenzione a questo seminario sulla Legge Fondamentale che rappresenta una svolta di massima importanza nella storia ungherese contemporanea.”ma anche ha voluto ringraziare“l'egregio Signor Giovanni Aiello che lavorando indefessamente ha organizzato questo seminario”.
Gianni Aiello, presidente del Circolo Culturale „L’Agorà” di Reggio Calabria e del Centro Studi italo-ungherese „Árpád” nel porgere i saluti sia a livello personale che in qualità di rappresentante legale delle due co-associazioni, ha ringraziato gli autorevoli ospiti, che, con la loro presenza danno lustro e prestigio alla giornata di studi sulla nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria”.
Nel corso del suo breve intervento ha fatto riferimento al primo sovrano cristiano ungherese, nonché legislatore, re Santo Stefano (1), prendendo spunto dal preambolo della nuova “Legge fondamentale” dove “Noi siamo fieri che il nostro re Santo Stefano abbia costruito lo Stato ungherese sopra delle basi solide, facendo entrare la nostra patria nell’Europa cristiana”.
A tal proposito c’è da ricordare che la sfera del diritto ungherese ha radici antiche che si intrecciano con altri nobili esempi legislativi come ad esempio la Bolla d'oro datata 1222, la legge dei beni aviti del 1351, la legge che crea la carica di conte palatino del 1485, la legge del 1608 che istituisce il sistema bicamerale, la legislazione liberale del 1848.
La seconda parte del seminario è stata caratterizzata dalle molteplici informazioni che sono state fornite dal Prof. János Frivaldszky, direttore della Cattedra di Filosofia del Diritto presso l’Universita Cattolica „Pázmány Péter” a riguardo sia l’impalcatura della Legge Fondamentale e quella relativa all’importanza dei suoi principi.
1) Stefano di Ungheria,“Esortazioni al figlio. Leggi e decreti”,Città Nuova,2001.